Decreto Requisiti Minimi: rendimento energetico in edilizia.

Art.4 comma 17

Per tutte le categorie di edifici, cosi come classificati in base alla destinazione d’uso, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, si procede alla verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65%, alla temperatura interna di 20°C.”

Ne consegue che, per evitare la formazione di condensa, la temperatura interna minima (calcolata con resistenza interna opportuna), non deve scendere sotto i 13.5°

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